
Il contratto di locazione è uno strumento per creare un reddito aggiuntivo.
A prescindere dalle precauzioni e dalle informazioni che si assumono sulla capacità reddituale del possibile inquilino, può succedere che , per motivi non necessariamente riconducibili alla sua volontà, questi non sia più in condizione di pagare l’affitto e gli altri oneri che gli competono.
Se si ha la percezione che la condizione perdurerà nel tempo sarà indispensabile adire a vie legali per ottenere il rilascio dell’immobile.
La procedura di sfratto, malauguratamente per il proprietario, non è uno strumento rapido ed efficace di risoluzione del contratto
Dopo quanti canoni non pagati si può avviare la procedura per lo sfratto per una locazione residenziale?
Ai sensi dell’art. 5 della legge 392/1978, il locatore già dopo 20 giorni dal mancato pagamento anche di un solo canone di affitto può avviare l’iter di sfratto per morosità del conduttore.
Allo stesso modo si può agire in caso non siano stati pagati gli oneri accessori , come ad esempio le spese condominiali, pari o superiori all’equivalente di 2 mensilità di canone di locazione.
Nello specifico l’art. 5, l. n. 392/78 recita che il procedimento di sfratto può essere attivato solo a cominciare dal ventunesimo giorno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento;
La procedura per lo sfratto per morosità:
L’atto di citazione per l’intimazione di sfratto fissa la data per l’udienza di comparizione a partire dal termine minimo di venti giorni.
Alla prima udienza il giudice, in assenza del conduttore o per mancanza di opposizione potrebbe convalidare lo sfratto.
In questo caso il giudice concede al conduttore un termine , non inferiore a trenta giorni, per lasciare l’immobile
Se l’inquilino moroso decidesse di fare opposizione con prova scritta il giudice non può convalidare l’ordinanza e pertanto viene avviato un giudizio ordinario di cognizione nelle forme del rito locatizio (art. 665 c.p.c.)
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